Art. 1341 Codice Civile. Condizioni generali di contratto.

1341. Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto [artt. 1342, 2211 c.c.] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto [artt. 1326, 1679 c.c.] questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [artt. 1176, 1370, 1932 c.c.].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [art. 1229 c.c.], facoltà di recedere dal contratto [art. 1373 c.c.] o di sospenderne l'esecuzione [art. 1461 c.c.], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [art. 2965 c.c.], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [art. 1462 c.c.], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [artt. 1379, 1566, 2596 c.c.], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [art. 808 c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [art. 1469-bis c.c.; artt. 6, 28, 29, 30 c.p.c.].