Art. 1376 Codice Civile. Contratto con effetti reali.

1376. Contratto con effetti reali.

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata [art. 1378 c.c.], la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente [art. 1427 c.c.] manifestato [artt. 1465, 1470, 1472, 1476, n. 2, 1520, 1523, 1529, 1532, 2644, 2684 c.c.].