Art. 1386 Codice Civile. Caparra penitenziale.

1386. Caparra penitenziale.

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso [artt. 1373 c.c.].

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta [art. 1385 c.c.].