Art. 1398 Codice Civile. Rappresentanza senza potere.

1398. Rappresentanza senza potere. (1)

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto [artt. 1338, 1399, 1890, 2822 c.c.] (2).

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(1) Vedi anche l'art. 11, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e l'art. 14, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).

(2) Vedi anche l'art. 11, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e l'art. 14, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).