Art. 1411 Codice Civile. Contratto a favore di terzi.

1411. Contratto a favore di terzi (1).

È valida la stipulazione a favore di un terzo [c.c. 1372, 1689, 1773, 1875, 1920], qualora lo stipulante vi abbia interesse [c.c. 1174].

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare [c.c. 782, 1373, 1412, 1921].

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

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(1) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 182-septies, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 9, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.