Art. 1445 Codice Civile. Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
1445. Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
L'annullamento che non dipende da incapacità legale [c.c. 1425] non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede [c.c. 23, 25, 1415, 1757, 2332], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [c.c. 2652, n. 6, 2690, n. 3] (1).
-----------------------
(1) Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 7, R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province, nonché l'art. 165 disp. att. c.c.