Art. 1447 Codice Civile. Contratto concluso in stato di pericolo.

1447. Contratto concluso in istato di pericolo.

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [c.c. 2045; c.p. 54], può essere rescisso [c.c. 1462] sulla domanda della parte che si è obbligata [c.c. 1757, 2652, n. 1].

Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.