Art. 1460 Codice Civile. Eccezione d'inadempimento.

1460. Eccezione d'inadempimento.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie [c.c. 1218, 1219, 1453, 1517] o non offre di adempiere contemporaneamente la propria [c.c. 1220], salvo che [c.c. 1528] termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto [c.c. 1481, 1482, 1565, 1901, 1924].

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze [c.c. 1455], il rifiuto è contrario alla buona fede [c.c. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1391, 1565].