Art. 1464 Codice Civile. Impossibilitą  parziale.

1464. Impossibilità parziale.

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile [c.c. 1258], l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile [c.c. 1174, 1255, 1256, 1322, 1384, 1411, 1457] all'adempimento parziale [c.c. 1181, 1672, 2228].