Art. 1471 Codice Civile. Divieti speciali di comprare.
1471. Divieti speciali di comprare. (1)
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona [artt. 1260, 1261, 1389 c.c.]:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero [artt. 534, 570, 576 c.p.c.];
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi [art. 320, 323, 357, 378, 424, 641-643 c.c.; art. 78 c.p.c.];
4) i mandatari [art. 1703 c.c.], rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395 [art. 1735 c.c.].
Nei primi due casi l'acquisto è nullo [artt. 1418, 1421 c.c.]; negli altri è annullabile [artt. 1425, 1441 c.c.].
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(1) Vedi anche la L. 27 dicembre 1973, n. 843 in materia di vendite a rate.