Art. 1470 Codice Civile. Nozione.

1470. Nozione.

Art. 1471 Codice Civile. Divieti speciali di comprare.

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona [artt. 1260, 1261, 1389 c.c.]:

Art. 1472 Codice Civile. Vendita di cose future.

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura [art. 1348 c.c.], l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati [artt. 820, 821, 1476, n. 2 c.c.].

Art. 1473 Codice Civile. Determinazione del prezzo affidata a un terzo.

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Art. 1474 Codice Civile. Mancanza di determinazione espressa del prezzo.

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo [art. 1470 c.c.], né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Art. 1475 Codice Civile. Spese della vendita.

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente [artt. 1196, 1479, 1493, 1502, 1539, 1554, 2670 c.c.].

Art. 1476 Codice Civile. Obbligazioni principali del venditore.

Le obbligazioni principali del venditore sono:

Art. 1477 Codice Civile. Consegna della cosa.

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita [artt. 1177, 1476 c.c.].

Art. 1478 Codice Civile. Vendita di cosa altrui.

Se al momento del contratto [art. 1326 c.c.] la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore [art. 1476, n. 2 c.c.].

Art. 1479 Codice Civile. Buona fede del compratore.

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto [art. 1453 c.c.], se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore [art. 1192 c.c.], e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà [artt. 1478, 1480, 1488, 1489 c.c.].

Art. 1480 Codice Civile. Vendita di cosa parzialmente di altri.

Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui [artt. 1479, 1484, 1488, 1489 c.c.], il compratore può chiedere la risoluzione del contratto [art. 1453 c.c.] e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno [art. 1223 c.c.].

Art. 1481 Codice Civile. Pericolo di rivendica.

Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo [art. 1498 c.c.], quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata [art. 948 c.c.] da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia [artt. 1460, 1488, 1489 c.c.].

Art. 1482 Codice Civile. Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli.

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo [art. 1498 c.c.], se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali [artt. 2784, 2808 c.c.] o da vincoli derivanti da pignoramento [art. 491 c.p.c.] o da sequestro [art. 670 c.p.c.], non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati [art. 1460 c.c.].

Art. 1483 Codice Civile. Evizione totale della cosa.

Se il compratore [artt. 797, 1197, 1476, n. 3, 1553 c.c.] subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa [artt. 758, 759 c.c.], il venditore è tenuto a risarcirlo del danno [art. 1223 c.c.] a norma dell'articolo 1479 [artt. 1482, 1488, 1489, 1862, 2254, 2921 c.c.].

Art. 1484 Codice Civile. Evizione parziale.

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'articolo 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente [art. 1553, 2921 c.c.].

Art. 1485 Codice Civile. Chiamata in causa del venditore.

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore [art. 1483 c.c.; art. 106 c.p.c.]. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato [art. 324 c.p.c.], perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Art. 1486 Codice Civile. Responsabilitą  limitata del venditore.

Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese [artt. 1483, 1488, 1489, 2866 c.c.].

Art. 1487 Codice Civile. Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia.

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna [art. 1488 c.c.].

Art. 1488 Codice Civile. Effetti dell'esclusione della garanzia.

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Art. 1489 Codice Civile. Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto [art. 1479 c.c.], il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto [art. 1453 c.c.] oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480.

Art. 1490 Codice Civile. Garanzia per i vizi della cosa venduta.

Il venditore [artt. 1197, 1476, n. 3, 2254 c.c.] è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [art. 798 c.c.] che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [artt. 1491, 1512, 1578, 1667, 1698, 2226, 2922 c.c.].

Art. 1491 Codice Civile. Esclusione della garanzia.

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi [art. 1511, 1578 c.c.].

Art. 1492 Codice Civile. Effetti della garanzia.

Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto [art. 1453 c.c.] ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione [art. 1668 c.c.].

Art. 1493 Codice Civile. Effetti della risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita [artt. 1475, 1479 c.c.].

Art. 1494 Codice Civile. Risarcimento del danno.

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno [art. 1223 c.c.], se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa [artt. 1578, 1812, 1821 c.c.].

Art. 1495 Codice Civile. Termini e condizioni per l'azione.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia [art. 2964 c.c.], se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti [art. 2965 c.c.] o dalla legge [artt. 1490, 1511, 1512, 1522, 1745 c.c.].

Art. 1496 Codice Civile. Vendita di animali.

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono [art. 1490 c.c.].

Art. 1497 Codice Civile. Mancanza di qualitą .

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento [art. 1453 c.c.], purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi [art. 1429, n. 2 c.c.].

Art. 1498 Codice Civile. Pagamento del prezzo.

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo [artt. 1470, 1481, 1515 c.c.] nel termine [art. 1184 c.c.] e nel luogo fissati dal contratto (1).

Art. 1499 Codice Civile. Interessi compensativi sul prezzo.

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile [artt. 1282, 1477, 1498 c.c.].

Art. 1500 Codice Civile. Patto di riscatto.

Il venditore può riservarsi il diritto [artt.1501, 1503, 2653, n. 3 c.c.] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [artt. 1502, 1604 c.c.] (1).

Art. 1501 Codice Civile. Termini.

Il termine per il riscatto [art. 1500, 1604 c.c.] non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili [art. 1510 c.c.] e di cinque anni in quella di beni immobili [artt. 732, 1502, 1537 c.c.]. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale [art. 1419 c.c.].

Art. 1502 Codice Civile. Obblighi del riscattante.

Il venditore che esercita il diritto di riscatto [art. 732 c.c.] è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [art. 1475 c.c.], le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa [art. 1150, 1500 c.c.].

Art. 1503 Codice Civile. Esercizio del riscatto.

Il venditore decade dal diritto di riscatto [artt. 1500, 1604, 2964 c.c.], se entro il termine fissato non comunica al compratore [artt. 1504, 1509 c.c.] la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

Art. 1504 Codice civile. Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti.

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore [artt. 1502, 1503 c.c.] può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile [artt. 732, 792, 2645, 2653, n. 3, 2691 c.c.].

Art. 1505 Codice Civile. Diritti costituiti dal cpmpratore sulla cosa.

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa [art. 2704 c.c.] e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni [art. 1599, 1604 c.c.].

Art. 1506 Codice Civile. Riscatto di parte indivisa.

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione [art. 1111 c.c.] deve proporre la domanda anche in confronto del venditore [art. 1113 c.c.].

Art. 1507 Codice Civile. Vendita congiuntiva di cosa indivisa.

Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

Art. 1508 Codice Civile. Vendita separata di cosa indivisa.

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero [art. 1507 c.c.], ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente [art. 1509 c.c.].
 

Art. 1509 Codice Civile. Riscatto contro gli eredi del compratore.

Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi [art. 1503 c.c.] solo per la parte che gli spetta [art. 1314 c.c.], anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa [artt. 1295, 1508 c.c.].

Art. 1510 Codice Civile. Luogo della consegna.

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava [artt. 1209, 1498 c.c.] al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [art. 1182 c.c.], ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio [art. 43 c.c.] o la sede dell'impresa [artt. 2196, 2197 c.c.].

Art. 1511 Codice Civile. Denunzia nella vendita di cose trasportate.

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro [artt. 1378, 1510 c.c.], il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento [artt. 1491, 1495 c.c.] (1).

Art. 1512 Codice Civile. Garanzia di buon funzionamento.

Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta [artt. 1490, 1497, 1698, 2226 c.c.], il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore [artt. 1745, 2212 c.c.] il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza [art. 2964 c.c.]. L'azione si prescrive [art. 2946 c.c.] in sei mesi dalla scoperta [art. 1495 c.c.].

Art. 1513 Codice Civile. Accertamento dei difetti.

In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro [art. 670 c.p.c.] della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta [artt. 1515, 1516 c.c.], determinandone le condizioni [art. 1718 c.c.] (1).

Art. 1514 Codice Civile. Deposito della cosa venduta.

1514. Deposito della cosa venduta.

Art. 1515 Codice Civile. Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.

1515. Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.

Art. 1516 Codice Civile. Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.

Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione [art. 1476 c.c.], il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore [artt. 1533, 1536, 1551 c.c.].

Art. 1517 Codice Civile. Risoluzione di diritto.

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso [art. 1214 c.c.], la consegna della cosa [art. 1477 c.c.] o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione [art. 1460 c.c.].

Art. 1518 Codice Civile. Normale determinazione del risarcimento.

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo 1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti [art. 1517 c.c.], il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna [art. 1223 c.c.], salva la prova di un maggior danno [artt. 1474, 1515, 1516 c.c.].

Art. 1519 Codice Civile. Restituzione di cose non pagate.

Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa [art. 1458 c.c.].

Art. 1520 Codice Civile. Vendita con riserva di gradimento.

Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore [art. 1376 c.c.].

Art. 1521 Codice Civile. Vendita a prova.

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva [art. 1353 c.c.] che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.

Art. 1522 Codice Civile. Vendita su campione e su tipo di campione.

Se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto [art. 1453 c.c.].

Art. 1523 Codice Civile. Passaggio della proprietą  e dei rischi.

Nella vendita a rate con riserva della proprietà [art. 1524 c.c.], il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo [art. 1376 c.c.], ma assume i rischi dal momento della consegna [artt. 1465, 2054 c.c.] (1).

Art. 1524 Codice Civile. Opponibilitą  della riserva di proprietą  nei confronti dei terzi.

La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa [art. 2704 c.c.] anteriore al pignoramento [art. 1523 c.c.].

Art. 1525 Codice Civile. Inadempimento del compratore.

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive [artt. 1455, 1523 c.c.].
 
 
 

Art. 1526 Codice Civile. Risoluzione del contratto.

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse [art. 1523 c.c.], salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno [artt. 1223, 1458 c.c.] (1).

Art. 1527 Codice Civile. Consegna.

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce [artt. 1792, 1996 c.c.] e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi [art. 1477 c.c.].
 

Art. 1528 Codice Civile. Pagamento del prezzo.

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente [art. 1498 c.c.].

Art. 1529 Codice Civile. Rischi.

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto [art. 1889 c.c.], sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore [artt. 1510, 1891, 1895 c.c.].

Art. 1530 Codice Civile. Pagamento contro documenti a mezzo di banca.

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi [artt. 1268, 1527 c.c.].

Art. 1531 Codice Civile. Interessi, dividendi e diritto di voto.

Nella vendita a termine di titoli di credito [art. 1992 c.c.], gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore [artt. 821, 1263 c.c.] (1).

Art. 1532 Codice Civile. Diritto di opzione.

Il diritto di opzione [artt. 1550, 2441 c.c.] inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

Art. 1533 Codice Civile. Estrazione per premi o rimborsi.

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione [art. 1998 c.c.].

Art. 1534 Codice Civile. Versamenti richiesti sui titoli.

Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati [art. 2356 c.c.].
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1535 Codice Civile. Proroga dei contratti a termine.

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
 

Art. 1536 Codice Civile. Inadempimento.

In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.

Art. 1537 Codice Civile. Vendita a misura.

Quando un determinato immobile [art. 812 c.c.] è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.

Art. 1538 Codice Civile. Vendita a corpo.

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura [art. 1537 c.c.], sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto [art. 1540 c.c.].

Art. 1539 Codice Civile. Recesso dal contratto.

Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto [art. 1475 c.c.].
 
 
 

Art. 1540 Codice Civile. Vendita cumulativa di pił immobili.

Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite [art. 1537, 1538 c.c.].
 
 
 
  

Art. 1541 Codice Civile. Prescrizione.

Il diritto del venditore al supplemento [art. 1537 c.c.] e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
 
 
 
 

Art. 1542 Codice Civile. Garanzia.

Chi vende un'eredità [art. 765 c.c.] senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede [art. 477, 1547 c.c.].
 
 
 

Art. 1543 Codice Civile. Forme.

La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità [artt. 1350, n. 13, 2725 c.c.].

Art. 1544 Codice Civile. Obblighi del venditore.

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario [art. 765 c.c.].
 

Art. 1545 Codice Civile. Obblighi del compratore.

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
 

Art. 1546 Codice Civile. Responsabilitą  per debiti ereditari.

Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido [art. 1292 c.c.] col venditore a pagare i debiti ereditari [art. 752 c.c.].
 

Art. 1547 Codice Civile. Altre forme di alienazione di ereditą .

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso [artt. 1542, 1543 c.c.].

Art. 1548 Codice Civile. Nozione.

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito [art. 1551 c.c.], la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta [artt. 1500, 1549 c.c.].

Art. 1549 Codice Civile. Perfezione del contratto.

Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli [art. 1548 c.c.].
 

Art. 1550 Codice Civile. Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli.

I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.

Art. 1551 Codice Civile. Inadempimento.

In caso di inadempimento di una delle parti [art. 1548 c.c.], si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.

Art. 1552 Codice Civile. Nozione.

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro [art. 1376 c.c.].
 
 
 

Art. 1553 Codice Civile. Evizione.

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita [art. 1483, 1484 c.c.], salvo in ogni caso il risarcimento del danno [art. 1223 c.c.].
 

Art. 1554 Codice Civile. Spese della permuta.

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali [art. 1475 c.c.].
 
 
 

Art. 1555 Codice Civile. Applicabilitą  delle norme sulla vendita.

Le norme stabilite per la vendita [art. 1470 c.c.] si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
 

Art. 1556 Codice Civile. Nozione.

Con il contratto estimatorio una parte consegna [art. 1558 c.c.] una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga [art. 1557 c.c.] a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
 

Art. 1557 Codice Civile. Impossibilitą  di restituzione.

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo [art. 1556 c.c.] di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [artt. 1218, 1288, 1463 c.c.].
 

Art. 1558 Codice Civile. Disponibilitą  delle cose.

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [artt. 491, 513, 543 c.p.c.] o a sequestro [art. 670, 671 c.p.c.] finché non ne sia stato pagato il prezzo [art. 1556 c.c.].

Art. 1559 Codice Civile. Nozione.

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose [art. 1677 c.c.].

Art. 1560 Codice Civile. Entitą  della somministrazione.

Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto [art. 1326 c.c.].

Art. 1561 Codice Civile. Determinazione del prezzo.

Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.
 

Art. 1562 Codice Civile. Pagamento del prezzo.

Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

Art. 1563 Codice Civile. Scadenza delle singole prestazioni.

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti [art. 1184 c.c.].

Art. 1564 Codice Civile. Risoluzione del contratto.

1564. Risoluzione del contratto.

Art. 1565 Codice Civile. Sospensione della somministrazione.

1565. Sospensione della somministrazione.

Art. 1566 Codice Civile. Patto di preferenza.

1566. Patto di preferenza. (1)

Art. 1567 Codice Civile. Esclusiva a favore del somministrante.

1567. Esclusiva a favore del somministrante.

Art. 1568 Codice Civile. Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione.

1568. Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione.

Art. 1569 Codice Civile. Contratto a tempo indeterminato.

1569. Contratto a tempo indeterminato.