Art. 1476 Codice Civile. Obbligazioni principali del venditore.

1476. Obbligazioni principali del venditore.

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore [artt. 1177, 1470, 1472, 1477, 1516, 1527 c.c.];

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto [artt. 1376, 1378, 1472, 1478, 1520 c.c.] (2);

3) quella di garantire il compratore dall'evizione [art. 1483 c.c.] e dai vizi della cosa [art. 1490 c.c.].

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(1) Vedi anche l'art. 9, R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

(2) Vedi anche l'art. 72, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).