Art. 1477 Codice Civile. Consegna della cosa.

1477. Consegna della cosa.

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita [artt. 1177, 1476 c.c.].

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze [art. 817 c.c.] e i frutti [art. 820 c.c.] dal giorno della vendita [artt. 818, 821 c.c.].

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta [artt. 1182, 1262, 1527 c.c.].