Art. 1479 Codice Civile. Buona fede del compratore.

1479. Buona fede del compratore.

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto [art. 1453 c.c.], se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore [art. 1192 c.c.], e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà [artt. 1478, 1480, 1488, 1489 c.c.].

Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto [artt. 1475, 1493 c.c.]. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie [artt. 1150, 1482, 1483 c.c.].