Art. 1481 Codice Civile. Pericolo di rivendica.

1481. Pericolo di rivendica.

Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo [art. 1498 c.c.], quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata [art. 948 c.c.] da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia [artt. 1460, 1488, 1489 c.c.].

Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.