Art. 1497 Codice Civile. Mancanza di qualitą .

1497. Mancanza di qualità.

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento [art. 1453 c.c.], purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi [art. 1429, n. 2 c.c.].

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495 (1).

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(1) Vedi anche l'art. 172 disp. att. c.c.