Art. 1511 Codice Civile. Denunzia nella vendita di cose trasportate.

1511. Denunzia nella vendita di cose da trasportare.

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro [artt. 1378, 1510 c.c.], il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento [artt. 1491, 1495 c.c.] (1).

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(1) Vedi anche l'art. 172 disp. att. c.c.