Art. 1515 Codice Civile. Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.

1515. Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.

Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo [artt. 1498, 1513, 1516 c.c.], il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui [artt. 1796, 2762 c.c.].

La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali [artt. 1474, 1696 c.c.], la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario [art 1735 c.c.] (1) nominato dal tribunale (2). In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita [art. 1518 c.c.] (3).

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno [artt. 1223, 1536, 1551, 1789, 1796 c.c.].

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(1) Rectius: commissionario.

(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dall'art. 150, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 3, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «dal tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, cit., le disposizioni  di cui all'art. 27 citato, entrano in vigore il 31 ottobre 2021.