Art. 1526 Codice Civile. Risoluzione del contratto.

1526. Risoluzione del contratto.

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse [art. 1523 c.c.], salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno [artt. 1223, 1458 c.c.] (1).

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità [art. 1382 c.c.], il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta [art. 1384 c.c.].

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

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(1) Vedi anche l'art. 73, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).