Art. 1538 Codice Civile. Vendita a corpo.

1538. Vendita a corpo.

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura [art. 1537 c.c.], sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto [art. 1540 c.c.].

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto [art. 1539 c.c.] o di corrispondere il supplemento [artt. 1430, 1541 c.c.].