Art. 155 quinquies Codice Civile. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.

155-quinquies. [Disposizioni in favore dei figli maggiorenni] (1).

______________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente, inserito dall’art. 12, L. 8 febbraio 2006, n. 54, disponeva: «I. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. II. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori».