Art. 156 Codice Civile. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

[I]. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
[II]. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
[III]. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti (2) .
[IV]. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [710 c.p.c.].
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[1] Articolo così sostituito dall'art. 37 l. 19 maggio 1975, n. 151.
[2] Gli originari commi IV, V, VI sono abrogati dall'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".Si riporta il testo anteriore alla suddetta modificazione: « Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale  se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155. - La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. - In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto». Precedentemente laCorte cost., con sentenza 31 maggio 1983, n. 144 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originario comma 6 «nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati» e successivamente con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5 «nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi consensualmente separati»; e con sentenza 6 luglio 1994, n. 278 «nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento, di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto» e, ancora, con sentenza 19 luglio 1996, n. 258 «nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento»