Art. 1575 Codice Civile. Obbligazioni principali del locatore.
1575. Obbligazioni principali del locatore.
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [c.c. 1177, 1590, 1617];
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto [c.c. 1576, 1577, 1581, 1582, 1584];
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [c.c. 1585, 1586].