Art. 1576 Codice Civile. Mantenimento della cosa in buono stato locativo.

1576. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. (1)

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [c.c. 1575, n. 2, 1583], eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [c.c. 1577, 1621, 2764].

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

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(1) Vedi l'art. 1609 c.c.