Art. 158 Codice Civile. Separazione consensuale.

158. Separazione consensuale. (1)

[I]. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice [1503; 711 c.p.c.] (2) .
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[1] Articolo così sostituito dall'art. 40 l. 19 maggio 1975, n. 151. Successivamente la Corte cost., con sentenza 18 febbraio 1988, n. 186, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.».
[2] Il secondo comma è abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs  10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Si riporta il testo anteriore alla suddetta modificazione: «Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione».