Art. 1580 Codice Civile. Cose pericolose per la salute.

1580. Cose pericolose per la salute.

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia [c.c. 1229, 1578, 1579, 1581].