Art. 1614 Codice Civile. Morte dell'inquilino.
1614. Morte dell'inquilino.
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione [c.c. 1594], gli eredi possono recedere dal contratto [c.c. 1373] entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi [c.c. 1627].