Art. 162 Codice Civile. Forma delle convenzioni matrimoniali.

162. Forma delle convenzioni matrimoniali.

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico [artt. 1350, 2699 c.c.] sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione [c.c. 215] può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio [art. 107 c.c.].

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194 (1).

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma (2).

____________

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 aprile 1981, n. 142 recante modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 43, L. 19 maggio 1975, n. 151. La Corte cost. ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto dell'art. 162, ultimo comma, c.c. e degli artt. 2647 e 2915 c.c., in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. (sent. 23 marzo - 6 aprile 1995, n. 111).