Art. 1624 Codice Civile. Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.

1624. Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.

L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore [c.c. 2149].

La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto [c.c. 1594] (1).

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(1) Per la nullità dei contratti di subaffitto, di sublocazione e di subconcessione di fondi rustici, vedi gli artt. 21 e 23, L. 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari.