Art. 164 Codice Civile. Simulazione delle convenzioni matrimoniali.
164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali.
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [artt. 1414, 1417 c.c.].
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali (1).
___________
(1) Art. così sostituito dall'art. 45, L. 19 maggio 1975, n. 151.