Art. 164 Codice Civile. Simulazione delle convenzioni matrimoniali.

164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali.

È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [artt. 1414, 1417 c.c.].

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali (1).

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(1) Art. così sostituito dall'art. 45, L. 19 maggio 1975, n. 151.