Art. 1655 Codice Civile. Nozione.

1655. Nozione.

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione [c.c. 2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro [c.c. 1657, 1677, 2222] (1).

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(1) Vedi la L. 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sulla nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi, il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, di approvazione del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e il comma 3-ter dell'art. 7, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, aggiunto dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123.