Art. 166 Codice Civile. Capacitą  dell'inabilitato.

166. Capacità dell'inabilitato.

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato [artt. 415, 774 c.c.] o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [art. 417 c.c.], è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.