Art. 1677 Codice civile. Prestazione continuativa o periodica di servizi.

1677. Prestazione continuativa o periodica di servizi.

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione [c.c. 1559, 1570, 1655].