Art. 1681 Codice Civile. Responsabilitą  del vettore.

1681. Responsabilità del vettore.

Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto [c.c. 1218], il vettore risponde [c.c. 1682] dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [c.c. 1693, 2050, 2951; c.n. 409].

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore [c.c. 1229, 1694].

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito [c.n. 413, 414, 497].