Art. 1722 Codice Civile. Cause di estinzione.

1722. Cause di estinzione.

Il mandato si estingue [c.c. 1729, 1730] (1):

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito [c.c. 1712];

2) per revoca da parte del mandante [c.c. 1396, 1723];

3) per rinunzia del mandatario [c.c. 1727];

4) per la morte, l'interdizione [c.c. 414] o l'inabilitazione [c.c. 415] del mandante o del mandatario [c.c. 1723, 1728] (2). Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa [c.c. 2082] non si estingue [c.c. 1330, 2558], se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [c.c. 1373].

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(1) Vedi l'art. 184 disp. att. c.c.

(2) Vedi gli artt. 78, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 22, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e art. 26, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).