Art. 1742 Codice Civile. Nozione.

1742. Nozione. (1)

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata [c.n. 290].

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (2).

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(1) Per la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio vedi L. 3 maggio 1985, n. 204.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n. 65).