Art. 1743 Codice Civile. Diritto ed esclusiva.
1743. Diritto di esclusiva.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività [c.c. 1748], né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro [c.c. 1567].