Art. 1785 Codice Civile. Limiti di responsabilitą .

1785. Limiti di responsabilità.

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316 di ratifica della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.