Art. 1786 Codice Civile. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili [c.c. 1783].