Art. 1803 Codice Civile. Nozione.

1803. Nozione.

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo [c.c. 1809] o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

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(1) Per l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di P.S. della cessione della proprietà o del godimento di un fabbricato o di parte di esso vedi l’art. 12, D.L. 21 marzo 1978, n. 59 e l’art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.