Art. 1809 Codice Civile. Restituzione.

1809. Restituzione.

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto [c.c. 1811] o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto [c.c. 1810].

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata (1).

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(1) Vedi l'art. 79, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).