Art. 1810 Codice Civile. Comodato senza determinazione di durata.

1810. Comodato senza determinazione di durata.

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata [c.c. 1803, 1809], il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede [c.c. 1183].