Art. 1813 Codice Civile. Nozione.

1813. Nozione.

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità [c.c. 1782, 2766] (1).

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(1) Vedi, anche, gli artt. 7, 8 e 13, comma 8-sexies e seguenti, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni con L. 2 aprile 2007, n. 40.