Art. 1824 Codice Civile. Crediti esclusi dal conto corrente.

1824. Crediti esclusi dal conto corrente.

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione [c.c. 1243, 1246].

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese [c.c. 2082].