Art. 1855 Codice Civile. Operazione a tempo indeterminato.

1855. Operazione a tempo indeterminato.

Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto [c.c. 1373], dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni [c.c. 1833].