Art. 1899 Codice Civile. Durata dell'assicurazione.

1899. Durata dell'assicurazione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto [c.c. 1326] alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (1).

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (2).

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita [c.c. 1919, 1932].

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(1) Periodo così sostituito prima dal comma 4 dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni con L. 2 aprile 2007, n. 40 e poi dal comma 3 dell’art. 21, L. 23 luglio 2009, n. 99. con i limiti previsti dal comma 4 dello stesso art. 21. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del comma 4 dell'art. 5 del citato D.L. n. 7 del 2007.

(2) Vedi l'art. 187, secondo comma, disp. att. c.c.