Art. 1901 Codice Civile. Mancato pagamento del premio.
1901. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto [c.c. 1460].
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza [c.c. 2952] (1).
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto [c.c. 1453] se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione [c.c. 1454, 1455]; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [c.c. 1924, 1927, 1932] (2).
-----------------------
(1) Vedi l'art. 7, primo comma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-5 febbraio 1975, n. 18 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1975, n. 41), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo in riferimento agli articoli 41 e 3 Cost. La stessa Corte, con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 14 (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), ha dichiarato, tra l'altro, manifestamente infondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento all'art. 3 della Costituzione.