Art. 1908 Codice Civile. Valore della cosa assicurata.
1908. Valore della cosa assicurata.
Nell'accertare il danno [c.c. 1905] non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro [c.c. 1907, 1909].
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti [c.c. 2725].
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti [c.n. 515, 1021].
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.