Art. 1920 Codice Civile. Assicurazione a favore di un terzo.

1920. Assicurazione a favore di un terzo.

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo [c.c. 809, 1411].

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [c.c. 587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.