Art. 1936 Codice Civile. Nozione.
1936. Nozione.
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza [c.c. 1180, 1950] (2).
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(1) Vedi l'art. 35, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e l'art. 28, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 1990, n. 128 (Gazz. Uff. 21 marzo 1990, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in relazione agli artt. 1951 c.c.; 38 e 56 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.